Provvedimento: […] All'udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata posta in decisione. DIRITTO Con la prima censura i ricorrenti deducono che il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento di cui all'art. 8, comma 11, del d.l. n. 310/1995. Il motivo è infondato. L'abuso in questione, di dimensioni ragguardevoli (sopraelevazione di metri 11 per 8,80, con altezza di metri 3, realizzata costruendo pareti in mattoni ed un cordolo in cemento armato) e privo della necessaria concessione edilizia, è sanzionabile con la demolizione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 47/1985, richiamato nella contestata ordinanza. Trattasi infatti di manufatto di forte impatto edilizio, idoneo a produrre un aumento del carico urbanistico.
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