((2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.)) ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario e' in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell' articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dell' articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7 , del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ".