Articolo 21 ter del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 21 bis
Versione
29 giugno 2024
Art. 21-ter. (( (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative). )) (( 1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva. ))
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
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