Articolo 17 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 13 bisArticolo 16
Versione
15 aprile 2000
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Versione
17 settembre 2011
Art. 17. Interruzione della prescrizione 1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell' articolo 160 del codice penale , dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
(( 1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 17 settembre 2011
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