Articolo 19 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 24Articolo 20
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Art. 19. Principio di specialita' 1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , che non siano persone fisiche concorrenti nel reato ((e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 21, comma 2-bis)) .
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
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