Articolo 15 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 14Articolo 12 bis
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15 aprile 2000
Art. 15. Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie 1. Al di fuori dei casi in cui la punibilita' e' esclusa a norma dell' articolo 47, terzo comma, del codice penale , non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 47 del codice penale e' il seguente:
"Art. 47 (Errore di fatto). - L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente.
Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa; quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilita' per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato".
Entrata in vigore il 15 aprile 2000
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