Articolo 12 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 14Articolo 12 bis
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17 settembre 2011
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6 novembre 2022
Art. 12. Pene accessorie 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell' articolo 36 del codice penale .
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
((2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all' articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 6 novembre 2022
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