Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
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7 luglio 2017
Art. 2. Norme applicabili

Al personale appartenente ai ruoli ((e alla carriera)) di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 , limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.
L'equiparazione del personale dei ruoli ((e della carriera)) suddetti con quello che espleta funzioni di polizia ((anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,)) e' fissata nella allegata tabella B.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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