Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 giugno 1982
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Versione
11 giugno 1995
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Versione
7 luglio 2017
Art. 3. (( (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). )) (( 1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente tecnico;
agente scelto tecnico;
assistente tecnico;
assistente capo tecnico. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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