Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
Articolo 31Articolo 31 bis
Versione
25 giugno 1982
Art. 43. Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

Il personale dei ruoli tecnici puo' essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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