Art. 42. (Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95)) .
(( 2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. ))
(( 2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. ))