Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
Articolo 30Articolo 43
Versione
25 giugno 1982
>
Versione
12 agosto 1990
>
Versione
11 giugno 1995
>
Versione
7 luglio 2017
Art. 42. (Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95)) .
(( 2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente