Art. 20-ter. (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici) 1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive ((, anche qualificate e complesse,)) richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. ((20)) 3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che " 2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»".
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. ((20)) 3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera e)) che " 2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»".