Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 1. Nella prima applicazione del presente regolamento, vengono svolti due procedimenti: il primo, per tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996, citato all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), e dalle liberazioni di banda effettuate in precedenza, per ragioni d'urgenza, di cui al medesimo articolo 1; il secondo, per tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, citato nello stesso articolo 1. Ai fini della determinazione degli oneri e delle conseguenti loro imputazioni si tiene conto degli impegni economici sostenuti e degli interventi tecnici eventualmente gia' effettuati dalla impresa interessata.
2. Qualora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze disponga una attribuzione, limitata negli anni, di bande di frequenza ad un servizio, l'onere e' posto interamente a carico delle imprese che ne beneficiano. Le imprese assegnatarie di porzioni della banda di frequenze individuata dall'articolo 4, comma 1, nota 58/A del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997 hanno titolo a rivalersi sulle altre imprese successivamente assegnatarie della stessa banda per la somma che risulta dalla differenza tra l'onere posto interamente a loro carico ed il prodotto derivante dalla quota pari ad un quindicesimo di tale onere moltiplicata per il numero di anni durante i quali hanno utilizzato le bande di frequenze.
Nota all'art. 4:
- Per i decreti 14 ottobre 1996 e 3 giugno 1997, vedasi nelle note all'art. 1.
2. Qualora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze disponga una attribuzione, limitata negli anni, di bande di frequenza ad un servizio, l'onere e' posto interamente a carico delle imprese che ne beneficiano. Le imprese assegnatarie di porzioni della banda di frequenze individuata dall'articolo 4, comma 1, nota 58/A del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997 hanno titolo a rivalersi sulle altre imprese successivamente assegnatarie della stessa banda per la somma che risulta dalla differenza tra l'onere posto interamente a loro carico ed il prodotto derivante dalla quota pari ad un quindicesimo di tale onere moltiplicata per il numero di anni durante i quali hanno utilizzato le bande di frequenze.
Nota all'art. 4:
- Per i decreti 14 ottobre 1996 e 3 giugno 1997, vedasi nelle note all'art. 1.