Articolo 25 sexies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 25 bis 1Articolo 28
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12 maggio 2005
Art. 25-sexies. (( (Abusi di mercato). )) (( 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto ))
Entrata in vigore il 12 maggio 2005
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