Articolo 58 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 57Articolo 59
Versione
4 luglio 2001
Art. 58. Archiviazione 1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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