Articolo 26 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 24 bisArticolo 25
Versione
4 luglio 2001
Art. 26. Delitti tentati 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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