((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 629, terzo comma, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote)) 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e ((635-quater.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((sino a quattrocento quote)) .
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all' articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). ((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni)) .
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).