Articolo 9 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 luglio 2001
Art. 9. Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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