Articolo 51 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 64Articolo 53
Versione
4 luglio 2001
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Versione
31 gennaio 2019
Art. 51. Durata massima delle misure cautelari 1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare ((un anno)) .
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare ((un anno e quattro mesi)) .
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2019
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