Articolo 37 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 25 terdeciesArticolo 25 quinquiesdecies
Versione
4 luglio 2001
Art. 37. Casi di improcedibilita' 1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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