2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell' articolo 292 del codice di procedura penale .
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)) , quando la misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 .