1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941 . (17) ((20)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 3 agosto 2009, n. 116 , ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l' articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 377-bis del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"." ------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 3 agosto 2009, n. 116 , come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."