Articolo 72 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 53Articolo 73
Versione
4 luglio 2001
Art. 72. Estensione delle impugnazioni 1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente personali.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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