Articolo 13 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 12Articolo 14
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31 gennaio 2019
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24 gennaio 2026
Art. 13. Sanzioni interdittive 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto ((dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3)) , le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2026
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