Articolo 84 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 81Articolo 85
Versione
4 luglio 2001
Art. 84. Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza 1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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