Articolo 59 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 76Articolo 78
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4 luglio 2001
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4 aprile 2024
Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati ((dall'articolo 407-bis)) , comma 1, del codice di procedura penale .
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Entrata in vigore il 4 aprile 2024
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