Articolo 44 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 43Articolo 45
Versione
4 luglio 2001
Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone 1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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