Articolo 57 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 56Articolo 58
Versione
4 luglio 2001
Art. 57. Informazione di garanzia 1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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