Articolo 14 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 13Articolo 15
Versione
4 luglio 2001
Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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