Articolo 27 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 25 bisArticolo 25 ter
Versione
4 luglio 2001
Art. 27. Responsabilita' patrimoniale dell'ente 1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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