Articolo 25 decies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 25 octies 1Articolo 25 undecies
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16 agosto 2011
Art. 25-decies. (( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).

!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))
Entrata in vigore il 16 agosto 2011
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