Articolo 21 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 20Articolo 22
Versione
4 luglio 2001
Art. 21. Pluralita' di illeciti 1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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