Articolo 11 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 luglio 2001
Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.
Entrata in vigore il 4 luglio 2001
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