Articolo 45 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
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Versione
6 luglio 1997
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Versione
1 gennaio 2006
Art. 45. Premi lordi contabilizzati 1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa. 2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
a) i premi ancora da contabilizzare, allorche' il premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica;
c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti;
d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;
e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione;
f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti. 3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti aderenti i premi dell'esercizio. 4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato nel piano dei conti di cui ((di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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