Articolo 9 del Decreto 5 luglio 1996, n. 420
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 agosto 1996
Art. 9. Erogazione del ricavato del prestito 1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall' art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall' art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995 .
2. In applicazione del principio sancito dall' art. 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni.
3. Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalita' previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.
Note all'art. 9:
Il testo dell' art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il seguente:
"Art. 19 (Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo) -
A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base dello stato di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico, se questi manchi, dal direttore dei lavori."
Il testo dell'art. 46 del gia' citato decreto legislativo n. 77/95 e' il seguente:
"Art. 46 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) -
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale puo' deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, salvo quanto previsto da norme speciali;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministero del Tesoro con proprio decreto.
Il testo dell' art. 14 bis del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 14 bis -
1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non e' previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica."
La legge 29 ottobre 1984, n. 720 , reca: "Sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici."
Entrata in vigore il 28 agosto 1996
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