Articolo 13 del Decreto 5 luglio 1996, n. 420
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 agosto 1996
Art. 13. Contributo al bilancio statale 1. Il contributo una tantum dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto e' versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.
Entrata in vigore il 28 agosto 1996
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