Articolo 1 del Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123
Articolo 1 bis
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16 settembre 2023
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15 novembre 2023
Art. 1. Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano 1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione ((funzionale al)) territorio del predetto comune ((, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla poverta' educativa e per l'integrazione)) . Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario ((straordinario)) d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto piano e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilita' finanziarie dello stesso.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del ((comma 1 si provvede)) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle ((...)) misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell' articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque ((...)) nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno ((,)) e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui ((una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale)) non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti ((per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,)) con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti ((, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66)) . All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche ((dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,)) necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e ((degli enti territoriali, nonche')) delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. ((Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico)) . Il compenso del Commissario straordinario e' determinato ((con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo)) in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, ((n. 98,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 ((del presente articolo)) .
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell' articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , della ((societa' Sport e Salute Spa)) , che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque ((...)) nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
(( 4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)) 5. Il Commissario ((straordinario)) prevede altresi' criteri e modalita' per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari ((e dei corpi civili dello Stato)) .
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede ((nella regione Campania)) . Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
((7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e' destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 , al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare "Legalita'" 2014-2020)) 8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali ((semplificate ai sensi dell'articolo)) 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure ((di cui agli articoli 30 e 34-bis)) del medesimo decreto legislativo ((n. 165 del 2001)) , 15 unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2 , del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 .
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
(( 10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell' articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , 3 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' di servizio sociale.
10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano e' altresi' autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici.
10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonche' a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.
10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all' articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse gia' previste a legislazione vigente))
Entrata in vigore il 15 novembre 2023
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