Articolo 3 del Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123
Articolo 4Articolo 3 bis
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16 settembre 2023
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15 novembre 2023
Art. 3.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al ((procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo)) di residenza del minore.»;
b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: «per ((i delitti di cui all'articolo 73)) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;
2) al comma 3, ((alinea,)) le parole: «nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita'»;
3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;
((3-bis) al comma 7, le parole: "puo' essere" sono sostituite dalle seguenti: "e' sempre")) ;
c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell' articolo 604-ter del codice penale ((,)) » sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all' articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale ,»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale ,»;
3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni»;
4) al comma 4, dopo le parole «il questore puo' prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;
5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».
2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;
b) all'articolo 76, comma 3, ((al primo periodo)) , le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo e' soppresso.
(( 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all' articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.
2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro"))
Entrata in vigore il 15 novembre 2023
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