Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 29Articolo 31
Versione
8 maggio 1969
Art. 30. Garanzie per infortuni

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidita' permanente o di morte, con relative reversibilita', a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia.
Per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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