Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 23Articolo 25
Versione
8 maggio 1969
Art. 24. Obbligo dell'orario di servizio

Il dipendente deve osservare l'orario di servizio.
La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, e' stabilita in quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono oltrepassare le 8 ore continuative.
Per il personale sanitario medico il rapporto di impiego puo' essere a tempo pieno o a tempo definito.
A) Tempo pieno. Il singolo medico, a domanda, viene ammesso, con delibera del consiglio di amministrazione, al rapporto di lavoro a tempo pieno. L'opzione per il servizio a tempo pieno comporta:
rinuncia alla attivita' libero-professionale extra-ospedaliera, compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative;
totale disponibilita' per i servizi dell'ente contemplati dall' art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
B) Tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facolta' del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purche' non in contrasto con le norme di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336 , e di cui all' art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e nel rispetto dell'orario di servizio.
Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico senza distinzione di qualifica, e' stabilito dalle singole amministrazioni con la stessa deliberazione con la quale e' determinato il trattamento economico per il personale medico a tempo definito in conformita' degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
In ogni caso il tempo definito non puo' essere inferiore alle trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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