Articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 132Articolo 134
Versione
8 maggio 1969
Art. 133.
L'attivita' presso le case di cura private da parte dei medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito e' consentita fino a quando l'ente ospedaliero non abbia assicurato la disponibilita' di appositi ambienti qualitativamente idonei, a giudizio dell'amministrazione, per l'esercizio dell'attivita' professionale allo interno dell'ospedale e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1975, di cui all' art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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