Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
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Versione
8 maggio 1969
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Versione
20 maggio 1975
Art. 47. Diritto alla attivita' libero-professionale per alcune categorie del personale ospedaliero

Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare i medici con funzione di diagnosi e cura all'esercizio della libera professione nell'ambito dell'ospedale, ove l'ente disponga di ambienti attrezzati in modo adeguato alle necessita' terapeutiche e alle prestazioni ed entro limiti rigorosamente determinati.
Tale esercizio ha carattere facoltativo e deve essere espletato al di fuori dell'orario ordinario.
A tal fine tutti gli enti ospedalieri predisporranno, entro il termine previsto dall' art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , sale separate qualitativamente idonee per il ricovero di malati paganti in proprio con un numero di letti variabile dal quattro al dieci per cento del totale, dove i medici, nel rispetto della competenza nosologica attribuita alla divisione o al servizio e delle attribuzioni inerenti alla qualifica rivestita da ciascun sanitario, possono esercitare la loro attivita' professionale.
Il tariffario per le prestazioni sanitarie deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su parere del consiglio sanitario centrale o del consiglio dei sanitari.
La deliberazione con la quale viene approvato il tariffario per le suddette prestazioni, che deve prendere come base la tariffa minima nazionale adeguandola alle piu' qualificate caratteristiche dell'assistenza ospedaliera, deve stabilire che una quota parte degli introiti sia devoluta all'ente.
Per qualunque attivita' libero-professionale effettuata nell'ambito ospedaliero il compenso sanitario non puo' essere forfettizzato.
Qualora l'amministrazione intenda convenzionarsi con enti mutualistici, assistenziali od altri per prestazioni ambulatoriali ad infermi da essi assistiti, il tariffario delle prestazioni e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari.
I medici non possono percepire, al di fuori dei compensi stabiliti nei tariffari, altri compensi in danaro o sotto altra forma.
Il tariffario deve essere portato preventivamente a conoscenza del paziente o dei suoi familiari a cura dell'ente e deve essere al paziente o familiari rilasciata regolare ricevuta del pagamento effettuato.
Tutte le collaborazioni diagnostiche che si rendono necessarie nello sviluppo della attivita' libero-professionale, come pure i ricoveri a fini diagnostici e terapeutici che ad essa si riferiscono devono essere richieste nell'ambito dell'ente ospedaliero al quale il sanitario appartiene, ad eccezione di quelle prestazioni specialistiche non eseguibili nell'ospedale per mancanza dei relativi servizi.
Quando la prestazione libero-professionale comporti una attivita' di gruppo, i componenti di questo partecipano al compenso nella proporzione stabilita sulla base di accordi collettivi o, in mancanza di tali accordi, dall'amministrazione dell'ente, sentito il consiglio dei sanitari e le associazioni sindacali interessate.
I sanitari con rapporto di servizio a tempo pieno hanno priorita' per l'esercizio dell'attivita' professionale nell'ambito dell'ospedale.
Per il personale sanitario a tempo definito sono consentite le attivita' specialistiche consultoriali presso gli ambulatori di enti assistenziali e l'assunzione di incarichi di insegnamento universitario con l'osservanza delle norme vigenti per il conferimento di detti incarichi, sempreche' compatibili con gli orari di servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego.
((I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare incarichi di insegnamento universitario.
Per la predetta attivita' ai sanitari di cui al precedente comma puo' essere corrisposto un compenso non superiore al trenta per cento di quello attribuito per la stessa attivita' ai docenti universitari))
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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