Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 40Articolo 42
Versione
8 maggio 1969
Art. 41. Aspettativa per motivi di famiglia

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al presidente dell'ente.
Esso continua a prestare servizio fino a quando la aspettativa stessa gli sia concessa.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.
Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini dell'anzianita', della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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