Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 25Articolo 27
Versione
8 maggio 1969
Art. 26. Incompatibilita'

Il dipendente non puo' esercitare il commercio o l'industria, ne' assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che in societa' cooperative per dipendenti di enti locali.
Il dipendente interessato e' in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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