Articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 128Articolo 130
Versione
8 maggio 1969
Art. 129.
Gli istituti e gli enti i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , ove i propri ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto, possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanita', l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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