Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
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Versione
8 maggio 1969
Art. 57. Stato matricolare

L'amministrazione dell'ente ospedaliero istituisce per ogni dipendente un fascicolo personale e uno stato matricolare.
Il fascicolo personale raccoglie tutti i documenti che possono interessare la carriera; questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'.
Il fascicolo personale, corredato di un indice, deve contenere:
1) i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed al trattamento economico, nonche' le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
2) le relazioni informative;
3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti prima e dopo la nomina all'impiego ed in seguito a concorsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, attivita' scientifica e di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale del dipendente;
4) i documenti relativi a riconoscimento di servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione, benemerenze militari e di guerra ed onorificenze;
5) i documenti relativi ad invalidita' per causa di guerra o di
lavoro o ad invalidita' o infermita' contratta per causa di servizio;
6) i provvedimenti disciplinari, di sospensione cautelare, di
sospensione per effetto di condanna penale, le decisioni giurisdizionali e i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i provvedimenti di riabilitazione;
7) gli atti relativi a giudizi di responsabilita';
8) gli atti e i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti e i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza;
9) ogni altro atto che possa interessare la carriera del dipendente.
Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati di ufficio o su ricorso del dipendente; quelli revocati o riformati in seguito a riapertura del procedimento disciplinare e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione;
b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati e quelli divenuti inefficaci.
Nello stato matricolare devono essere indicati:
a) i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'amministrazione statale o altre amministrazioni pubbliche;
b) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, i decreti relativi al riscatto dei servizi e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, i provvedimenti relativi alle malattie, congedi, aspettative.
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati i titoli accademici, le eventuali benemerenze e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione nelle promozioni. Deve altresi' essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni.
L'eliminazione di atti e documenti del fascicolo personale del dipendente si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione che deve limitarsi a' precisare la disposizione in base alla quale viene disposta la eliminazione.
Nella detta determinazione, l'atto e documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo personale, nonche' a margine dello stato matricolare se l'atto o documento e' in questo menzionato.
Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio generale dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del presidente dell'ente, che stabilisce a quale autorita' o ufficio gli atti stessi devono essere comunicati o dati in visione.
Il dipendente puo' chiedere al direttore amministrativo di prendere visione degli atti del fascicolo personale e puo' ottenere altresi' che gli siano rilasciati a sue spese, estratti dello stato matricolare o copia degli atti cui abbia diritto.
Sulla domanda del dipendente intesa ad ottenere la eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti, nonche' sulla domanda con cui il dipendente chiede che nello stato matricolare sia iscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono, provvede il capo dell'ufficio del personale su ordine del direttore amministrativo.
Il provvedimento che respinge la domanda deve essere motivato.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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