Articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 73Articolo 74 bis
Versione
8 maggio 1969
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Versione
20 maggio 1975
Art. 74. (((Tirocinio pratico ad assistente).

Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.
La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che " Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' ridotto di un anno."
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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