Art. 132.
Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio:
1) terapisti della riabilitazione:
diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell' art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1090 ;
diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorita' competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado;
2) dietisti:
diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta;
diploma di economa dietista conseguito presso Istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero;
diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1090 ;
3) tecnico di laboratorio medico:
diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell' art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ;
titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;
titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;
4) assistente sociale:
titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.
Fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio:
1) terapisti della riabilitazione:
diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell' art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1090 ;
diploma di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorita' competenti, al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado;
2) dietisti:
diploma di scuola di dietologia ospedaliera ufficialmente riconosciuta;
diploma di economa dietista conseguito presso Istituti tecnici femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero;
diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1090 ;
3) tecnico di laboratorio medico:
diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;
titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell' art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ;
titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;
titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;
4) assistente sociale:
titolo rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.