Articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 95Articolo 97
Versione
8 maggio 1969
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Versione
20 maggio 1975
Art. 94. (((Tirocinio pratico a farmacista).

Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina))
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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