Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130
Articolo 48Articolo 50
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8 maggio 1969
Art. 49. Aspettativa per motivi sindacali

I dipendenti degli enti ospedalieri che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio o frazione superiore a 3.000. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente su base ospedaliera regionale.
Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvedono, entro il primo trimestre di ogni quadriennio, le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di intesa con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
Entrata in vigore il 8 maggio 1969
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